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Lunedì, 07 Giugno 2021 11:58

Abruzzo in zona bianca, cade coprifuoco. Rimangono mascherine e distanziamento.

 Non si balla in discoteca. Altre quattro regioni si aggiungono alla parte bianca dell'Italia. Anche l'Abruzzo, ecco le regole.

Zona gialla per Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta;

Zona bianca a Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto.

Le regole della zona bianca:

Fermo restando che rimane l'obbligo di indossare la mascherina e praticare il distanziamento sociale, ecco cosa cambia.

I bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari.

A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti: - senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca; - senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; - verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate; - verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida (si veda la FAQ specifica), nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione. Via libera per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

E' consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano. Le visite ad amici o parenti sono inoltre consentite, dalle ore 5.00 alle 24.00, a un massimo di 4 persone, che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 24.00.

Le "certificazioni verdi COVID-19" - “green pass”

Sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale.

In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:

a) aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;

b) essere guariti da COVID-19, con cessazione dell'isolamento;

c) aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Le tre certificazioni verdi COVID-19 hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti:

a) la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell'effettuazione dell'ultima dose prevista. La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;

b) la certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, l'interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo;

c) la certificazione verde COVID-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea e quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Ue sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

Ultima modifica il Lunedì, 07 Giugno 2021 12:34

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