Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza che riunisce due cause che vedono opposti dei gestori di bagni a enti locali, in Lombardia e Sardegna (Promoimpresa srl contro il Consorzio dei Comuni della sponda bresciana del lago di Garda e del lago di Idro ed altri e Mario Melis ed altri contro il Comune di Loiri Porto San Paolo, in Gallura, provincia di Sassari, ed altri).
Per la Corte, il diritto dell'Unione è contrario alla possibilità che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico, in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati. La proroga, prevista dalla legge italiana, per i giudici di Lussemburgo, impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati alla gestione del servizio.
"Il governo ha lavorato intensamente in questi mesi per predisporre le basi e i principi di riordino dell'intera materia - afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Enrico Costa - Dovranno essere tutelati gli investimenti e valorizzate esperienza e professionalità di coloro che rappresentano le colonne portanti del turismo balneare del nostro Paese. Questi principi, che troveranno attuazione in prossime misure normative, sono del tutto compatibili con i dettami della sentenza della Corte Ue".
La direttiva servizi (direttiva 2006/123/Ce del 12 dicembre 2006) stabilisce la libertà di stabilimento e i principi di non discriminazione e di tutela della concorrenza. L'articolo 12, in particolare, disciplina il caso in cui, tenuto conto della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato. In questo caso, si prevede che gli Stati possano subordinare un'attività economica a un regime di autorizzazione.
In Italia la normativa ha disposto una proroga automatica e generalizzata della scadenza delle concessioni, rilasciate anche senza alcuna procedura di selezione; l'ultima volta è stata rinviata alla fine del 2020. Nonostante la legge, ad alcuni operatori privati è stata negata la proroga della concessione; hanno quindi fatto ricorso e i giudici italiani si sono rivolti alla Corte di Giustizia dell'Ue per avere chiarimenti sulla compatibilità della normativa italiana con il diritto dell'Ue.
Con la sentenza, la Corte stabilisce anzitutto che tocca ai giudici italiani stabilire se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità di risorse naturali. Nel caso in cui la direttiva sia applicabile, la Corte precisa che il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto ad una procedura di selezione tra i candidati, che deve essere imparziale, trasparente e adeguatamente pubblicizzata.
La proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una procedura di selezione, come sarebbe necessario. E' vero che la direttiva consente agli Stati di tenere conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, come, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni in modo che possano ammortizzare gli investimenti.
Tuttavia, queste considerazioni non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione. La direttiva impedisce, pertanto, in assenza di qualsiasi selezione, la proroga automatica delle autorizzazioni. La Corte precisa, infine, che, nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione simile presenti un interesse transfrontaliero certo, la proroga automatica della sua assegnazione a un’impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese degli altri Paesi Ue e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è contraria alla libertà di stabilimento.
Il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una tale disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto comportava un obbligo di trasparenza
Assobalneari: tutto dipende dagli interessi economici in gioco
Commentano la Sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo gli aderenti della Assobalneari: "sapevamo già essere scontata viste le conclusioni dell’ Avvocato generale della Suprema Corte – dichiara Fabrizio Licordari Presidente di Assobalneari Italia Federturismo Confindustria – e non ne siamo per nulla sorpresi. Certamente il risultato non è quello che ci aspettavamo perché oggi abbiamo la dimostrazione certificata che esiste una Europa con sfaccettature diverse, che riserva trattamenti differenti ai vari Paesi che la compongono e che tutto dipende dagli interessi economici in gioco, e dal peso politico che ogni Nazione è in grado di esercitare."
"Quello che sta avvenendo in Italia per le concessioni demaniali ai fini turistico ricreativi è una “Suprema Ingiustizia” - denuncia il Presidente Licordari – perché è ormai noto a tutti coloro che hanno seguito questa vicenda, che le Concessioni dello stesso tipo di quelle di cui stiamo parlando che si trovano in Spagna o in Portogallo hanno ottenuto trattamenti completamente diversi e sono state tutelate dai rispettivi Governi con norme a tutela del valore economico e occupazionale che queste rappresentano. Infatti il Governo Iberico ha prorogato fino a 75 anni le concessioni in scadenza nel 2018, permettendo anche di regolarizzare tutte le situazioni abusive, e il Portogallo, la nazione di appartenenza dell’ ex Presidente della Commissione europea Barroso, nel 2007 ha introdotto il diritto di preferenza per il concessionario uscente. Per questi Stati non sono state sollevate obiezioni di sorta, non si sono aperte procedure di infrazione, anzi: la Commissaria alla Giustizia europea Viavian Reading con un comunicato Stampa del 2012 ha fornito i crismi per Ley de Costas che sarebbe stata approvata l’ anno successivo, nel 2013, con le giuste motivazioni a favore della tutela di migliaia di posti di lavoro, degli investimenti effettuati, dell’ importanza economica del comparto turistico balneare per l’ economia spagnola."
"E per l’ Italia – si domanda il Presidente di Assobalneari Confindustria – chi ha preso posizioni a Bruxelles a difesa di 30.000 aziende, di 300.000 posti di lavoro, di un indotto che gravita intorno al turismo balneare che rappresenta numeri di primaria importanza costituito da imprese fornitrici tipicamente italiane, professionisti e artigiani, e produttori di attrezzature che tutti vedono sulle nostre spiagge??? Abbiamo avuto un manipolo di alcuni Parlamentari europei che hanno rappresentato le nostre istanze ma senza approdare a nulla".
"In questi anni abbiamo fatto incontri con i vari Rappresentanti dei Governi che si sono succeduti, abbiamo consegnato la normativa di Spagna e Portogallo e mai abbiamo trovato una posizione forte a difesa delle imprese italiane da fare valere a Bruxelles riscontrando sempre una posizione di sudditanza dei diktat europei. Oggi gli equilibri politici in Europa sono cambiati e sono in evoluzione (Brexit ci insegna), vedremo anche i risultati delle consultazioni elettorali del 2 Ottobre in Austria e in Ungheria che cosa determineranno - continua il Presidente Licordari – ed è per questo motivo che noi riteniamo che il nostro Governo abbia tutte le possibilità, la forza e soprattutto il dovere, di recarsi a Bruxelles per alzare il livello delle trattative con la Commissione europea che è l’ organismo preposto a emanare le Direttive che poi la Corte di Giustizia è tenuta a fare rispettare, ottenendo una proroga di almeno trent’ anni per le concessioni esistenti come ha fatto la Spagna." "E’ solo in questo modo che si potrà risolvere il problema delle concessioni balneari italiane, ma non solo: lo stesso problema lo hanno i concessionari delle Acque minerali, i concessionari dei Porti turistici, delle imprese della Nautica, dei commercianti ambulanti. Come è possibile pensare che tutte queste attività siano cancellate da una sentenza di un’ aula di tribunale? Io ero convinto che a decretare la fine di una azienda fossero le leggi di mercato e la capacità imprenditoriale – conclude il Presidente di Assobalneari Italia Licordari - Oggi invece centinaia di migliaia di posti di lavoro sono a rischio perché lo affermano giudici provenienti da chissà quale Paese con un nome anche impronunciabile."
"Ci attendiamo perciò una forte azione di tipo Politico visto che quella giudiziale è naufragata miseramente, nonostante l’ impegno di chi ha tentato di fare comprendere le tipicità italiane."
Cosa accade in Portogallo ed in Spagna
In Portogallo nel 2007, recependo una direttiva Europea, è stato approvato il Decreto Legge denominato “Legge di Acqua” dove troviamo il diritto del concessionario uscente ad essere preferito rispetto ad altri concorrenti (è lo stesso articolo che la commissione europea ha fatto abrogare all’Italia con la procedura di infrazione del 2009); il rinnovo prevede la durata delle concessioni esistenti fino a 75 anni.
Nessuna procedura d’infrazione è stata posta in essere per il Portogallo dal 2007 ad oggi,
In Spagna nel 1988, dopo una disattenta politica di urbanizzazione delle coste, che ha provocato la costruzione sconsiderata nelle aree costiere più pregevoli del Paese, il Governo blocca ogni tipo di intervento promulgando la Ley de Costas del 1988 che va a disciplinare e tutelare l’ambiente costiero iberico, demanializzando (espropriando) tutto ciò che era stato costruito sulla costa, ma concedendo in contropartita ai proprietari, privati ed aziende, una concessione di 30 anni con scadenza nel 2018. Gli investitori stranieri, ex proprietari e oggi concessionari, fortemente preoccupati dell’imminente scadenza del 2018, attraverso una forte azione di lobby in ambito UE, ottengono prima una relazione svolta dalla deputata danese Margrete Auken, che invoca l’ art 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione Europea riguardante il diritto di godere della proprietà dei propri beni, e poi il viatico da parte della Commissaria europea alla Giustizia Vivian Reding che avvalla la legge di riforma della Ley de Costas del 1988 con un comunicato stampa del 3 Agosto 2012. Viene varato così dal Regno di Spagna il nuovo provvedimento legislativo, La Ley de Costas del 2013, che prevede una proroga secca da 30 a 75 anni delle concessioni in essere in base alla loro tipologia, senza procedure di evidenza pubblica imposte invece per l’Italia praticamente nel corso dello stesso periodo temporale.
Ma non è tutto.
Facendoci aiutare da alcuni articoli del Pais, il maggior quotidiano spagnolo, apprendiamo che in Spagna l’ industria turistica è la prima industria nazionale e il 29 marzo del 2009 un articolo denuncia che solo uno su cinque stabilimenti balneari della Costa del Sol è in regola, e l’ autorevole giornale chiarisce che la situazione è ormai insostenibile poiché solo il 21% degli stabilimenti balneari aperti ha una concessione regolare. Perciò si pone il problema di come rendere compatibile il rispetto della normativa e la protezione ambientale con le attività di un settore strategico per l’ economia. Ed ecco allora il legislatore spagnolo che interviene sia nella direzione auspicata da Bruxelles per tutelare chi aveva fatto investimenti di tipo residenziale, ma anche per sanare tutte quelle situazioni irregolari venutesi a creare dopo la legge di riforma del 1988 che prevedeva, tra l’ altro, il divieto di qualsiasi insediamento entro i 100 metri dal mare.
Infatti se approfondiamo la lettura del testo spagnolo scopriamo all’ interno del Regolamento attuativo una disposizione che permette per coloro i quali, con una concessione scaduta o in via di perfezionamento hanno continuato ad esercitare l’ attività, il diritto di preferenza da esercitarsi nei sei mesi successivi all’ entrata in vigore della legge.
Ciò che ho circostanziato è la palese volontà del legislatore ispanico di proteggere, e valorizzare le imprese turistiche della costa che rappresentano come cita sempre “il Pais” un settore strategico per l’ economia.
100 deputati socialisti del Parlamento spagnolo impugnano questa Legge presso il Tribunale Costituzionale spagnolo ma con scarso risultato perché qualche tempo dopo la sentenza della Suprema Corte avvalla la costituzionalità della nuova regolamentazione della Legge di Costa del 2013 anche in relazione alla proroga delle concessioni demaniali, ben argomentando che “la concessione demaniale è configurata come un titolo di occupazione del demanio pubblico” e che perciò si tratta di un affidamento di un bene pubblico e non di un servizio.