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Martedì, 19 Gennaio 2016 10:56

Legge di Stabilità: le agevolazioni fiscali per l'acquisto prima casa

Agevolazioni prima casa. La Legge di Stabilità 2016 ha infatti facilitato l’applicazione dei benefici fiscali sull'acquisto della “prima casa”, che rende più agevole l’acquisto, nonostante conservi una parte dei vecchi requisiti d’accesso. Ecco i benefici fiscali sulla compravendita del primo 'nido'.

 Il regime agevolato consente di applicare:

- l'imposta di registro, ribassata al 2% del valore catastale in caso di acquisto da un cittadino privato. Fino al 31 dicembre 2013 l'imposta è stata calcolata al 3%, dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dal Decreto "Istruzione";

- in alternativa l'IVA con aliquota al 4% se l'acquisto avviene da un'impresa edile o da una cooperativa edilizia (in questo caso il Dl "Istruzione" non ha apportato nessun cambiamento). L'imposta di registro dal 2013 al 2014 è passata da 168 a 200 euro;

- le imposte ipotecaria e catastale dal 1° gennaio 2014, in caso di acquisto da privato, sono state entrambe ribassate da 168 a 50 euro; mentre in caso di acquisto da un soggetto passivo Iva sono rincarate da 168 a 200 euro.

Nelle cessioni fra privati è possibile calcolare l’imposta di registro non sul valore commerciale del bene ma sulla rendita risultante al catasto, alla quale si dovrà applicare la rivalutazione del 5% più il coefficiente (110).

I requisiti per le agevolazioni

L'immobile oggetto di compravendita dev’essere ad uso abitativo e non può essere un'abitazione di lusso o di altissimo pregio, vale a dire che non dev’essere di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Deve inoltre essere ubicato nello stesso Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro diciotto mesi dalla stipula o nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro; per i cittadini residenti all’estero (iscritti all’Aire - “Anagrafe degli italiani residenti all’estero”) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. La nuova Legge di Stabilita a partire dal 1° gennaio 2016, ammette l’acquisto della prima casa anche laddove non venga rispettata l’assenza di un altro immobile acquistato con l’applicazione dei benefici, a condizione però che entro un anno dalla data del nuovo acquisto il contribuente se ne disfi. Il contribuente non può “essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato”.

Ultima modifica il Martedì, 19 Gennaio 2016 11:00

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