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Venerdì, 31 Luglio 2026 13:20

Pescara/Elezioni, delibera Agcom sanzione solo per alcuni contenuti sul profilo del Sindaco

il Comune ottempera al provvedimento dell’AGCOM che scagiona integralmente il Comune di Pescara da qualsiasi uso improprio di risorse pubbliche.

A seguito dell’esposto nei confronti del Comune di Pescara dell’Avv. Luigi Di Corcia, candidato alle elezioni amministrative del Comune di Pescara per il Movimento 5 Stelle, l’AGCOM ha proceduto all'accoglimento parziale delle censure (8 su 15 condotte contestate).

Arriva la delibera AGCOM che scagiona integralmente il Comune di Pescara da qualsiasi uso improprio di risorse pubbliche e circoscrive la sanzione a episodici contenuti social personali di Carlo Masci.
Per Di Corcia “il candidato Sindaco Carlo Masci, attraverso la pagina Facebook ufficiale “Carlo Masci, il Sindaco Giusto per Pescara” (@carlomascisindaco) e altri canali social (Instagram @carlo.masci, YouTube, sito web carlomascisindaco.it), "ha pubblicato numerosi video e contenuti che presentano in modo enfatico e propagandistico lavori pubblici eseguiti a spese del Comune di Pescara, in palese violazione della normativa sulla par condicio” declinata nell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28”.

AGCOM ha indicato al Comune di Pescara di pubblicare sul sito istituzionale dell’ENTE la seguente notizia che dovrà rimanere attiva da oggi e per 15 giorni:

“L’Agcom con delibera n. 193/26/CONS rende nota l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della pubblicazione sul profilo facebook di “Carlo Masci Sindaco” dei post del 9 febbraio 2026 (Video “Pescara Sud sempre più un gioiello”), 13-14 febbraio 2026 (Video “lavori Parco Nord”), 17 febbraio 2026 (Video “rifacimento strade - da nord a sud”), 19 febbraio 2026 (Video “ripascimento scogliere”), 20 febbraio 2026 (Video “asfaltature - proseguono senza sosta”), 21 febbraio 2026 (Video “Ponte della Libertà - zona ex Capacchietti”), 24 febbraio 2026 (Video “Stadio Adriatico - maxi schermo”) e 25 febbraio 2026 (Video “Ci vuole coraggio - Pineta Sud”)”.

Si apprende da un comunicato stampa del Comune di Pescara che spiega:

Con il pronunciamento dell’AGCOM si registra quindi una sostanziale tenuta delle controdeduzioni difensive dell’Ente con la conferma della correttezza dell'operato del Comune. L'Autorità ha implicitamente confermato che nessun canale istituzionale ufficiale del Comune di Pescara (sito web, profili social dell'Ente) è stato utilizzato per veicolare messaggi elettorali. È stata certificata la totale assenza di oneri a carico delle finanze comunali, del personale o di attrezzature pubbliche, escludendo categoricamente qualsiasi uso illecito o strumentale dell'Istituzione a fini di propaganda. La natura "parziale" del provvedimento comporta la decadenza o l'archiviazione della stragrande maggioranza delle segnalazioni dell’Avvocato Di Corcia.

Contenuti di forte spessore politico ed elettorale sono stati riconosciuti come legittimo esercizio del diritto di espressione, propaganda e rendicontazione politica sui canali privati del candidato sindaco Carlo Masci. Resta fermo che tutti i lavori menzionati (asfalti, scogliere, parchi, verde) non sono stati creati ad arte per le elezioni, ma derivano da una regolare e pregressa programmazione con i relativi appalti dell'amministrazione comunale, tutti antecedenti all'avvio del periodo elettorale (15 gennaio 2026).

Le censure mosse da AGCOM mantengono un carattere puramente circoscritto e non intaccano minimamente l'onorabilità dell'Ente o la regolarità delle elezioni. Si limitano a contestare un'eccessiva enfasi comunicativa del candidato sindaco o la mancanza di una spersonalizzazione formale all'interno di specifici post/reel pubblicati sui canali social privati (Facebook e Instagram) del Sindaco, in cui la narrazione delle opere pubbliche cittadine è stata ritenuta troppo stringente rispetto al divieto previsto dall'art. 9 della L. 28/2000. Il provvedimento non ravvisa alcuna volontà di alterare fraudolentemente la par condicio, ma riconosce la complessa sovrapposizione fattuale e giuridica della figura del "Sindaco in carica" e del "Sindaco candidato", derubricando la violazione a un mero profilo di interpretazione formale delle modalità di comunicazione sul web.

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