Il Giudice di Pace di Teramo ha infatti annullato un'ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Teramo nei confronti di una cittadina per una presunta multa non pagata.
Nel dettaglio, il verbale di contestazione per una violazione del Codice della Strada, regolarmente notificato alla signora nell’ottobre del 2020, era stato pagato in misura ridotta tramite bonifico bancario entro i cinque giorni previsti dalla notifica. Tuttavia, inaspettatamente, nel marzo 2024 la signora riceveva un’ingiunzione di pagamento dal Comune di Teramo per il mancato pagamento della multa, con un importo più che raddoppiato rispetto alla sanzione originale.
La cittadina, difesa dall’avv. Mirko Luciani, ha prontamente impugnato l'ingiunzione, dimostrando che il pagamento era stato regolare e conforme all’art. 202 del Codice della Strada, comma 2. Tale norma prevede che il trasgressore possa pagare la sanzione attraverso vari strumenti, incluso il bonifico bancario, se l’amministrazione lo consente, come era il caso. La difesa del Comune sosteneva che, pur essendo il bonifico un mezzo di pagamento valido, si doveva considerare la data di valuta, cioè il momento in cui l’importo viene accreditato sul conto corrente dell’Ente. Di conseguenza, riteneva che l’effetto solutorio non si fosse verificato nel momento in cui il bonifico era stato effettuato, ma solo quando l'importo era stato ricevuto.
L’avv. Luciani, per contro, ha sostenuto che la norma non specifica alcuna condizione particolare relativa all’effetto solutorio per i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario e che nel verbale notificato non vi era alcun richiamo a tale dettaglio. Il Giudice di Pace ha accolto questa linea difensiva, ritenendo che la cittadina avesse adempiuto correttamente ai propri obblighi entro i termini stabiliti. In conclusione, l’ingiunzione di pagamento è stata annullata, con il riconoscimento del corretto comportamento della signora.